Il condominio all'interno del quale sia stato installato un ascensore ha l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione e a consentire verifiche periodiche del suo funzionamento. Naturalmente, questo tipo di attività non possono essere svolte dai singoli condomini o dall'amministratore, ma vanno affidate a ditte specializzate tramite appositi contratti.
Vediamo dunque quali sono le caratteristiche principali dei contratti di manutenzione degli ascensori condominiali e in che modo le relative spese vanno suddivise tra i condomini.
In questo articolo
- Il contratto di manutenzione: contenuto e durata
- Attenzione alle clausole vessatorie
- Ripartizione delle spese di manutenzione
Il contratto di manutenzione: contenuto e durata
Per adempiere agli obblighi di legge il condominio provvisto di ascensore, deve rivolgersi a un’impresa abilitata che si occupi di manutenzione. L’amministratore di condominio dovrà, dunque, stipulare un contratto con l’impresa facendo particolare attenzione al contenuto dello stesso. È, infatti, importante verificare che il contratto contenga la descrizione precisa del servizio offerto dalla ditta, la periodicità dei controlli, la previsione del pronto intervento, nonché, onde evitare spiacevoli sorprese, il dettaglio dei costi di ogni tipo di operazione.
I contratti di manutenzione possono avere durata annuale o pluriennale ma ciò che è davvero rilevante è controllare che il periodo di preavviso richiesto per il recesso non sia eccessivamente lungo.
Attenzione alle clausole vessatorie
È molto importante, al momento della firma di un contratto di manutenzione di un ascensore condominiale, accertarsi che il documento non contenga clausole di tipo vessatorio. Si tratta di clausole particolarmente sconvenienti per la parte debole del contratto (in questo caso, il condominio). Può accadere, ad esempio, che il contratto imponga, in caso di disdetta anticipata, il pagamento di tutti i canoni fino alla scadenza del contratto stesso. Oppure che la disdetta sia ammessa solo con un preavviso di mesi o addirittura di anni. Altre clausole vessatorie che possono essere inserite sono quelle che prevedono l’aumento automatico del canone di manutenzione o quelle che esonerano l’azienda da ogni responsabilità per malfunzionamenti dell’ascensore. A proposito delle clausole vessatorie nei contratti di manutenzione, è bene ricordare che il condominio è qualificato dalla legge come “consumatore” ed è, dunque, tutelato da tutte le garanzie previste dal codice del consumo.
Ripartizione delle spese di manutenzione
Riguardo ai criteri da applicare per la ripartizione delle spese di manutenzione tra condomini, occorre fare una distinzione tra le spese di tipo ordinario e quelle di tipo straordinario.
Per quanto riguarda le spese necessarie per la manutenzione ordinaria dell’ascensore, queste sono ripartite per metà sulla base dei millesimi di proprietà di ogni condomino, mentre, per il rimanente 50%, rileva il piano in cui è situato ogni appartamento.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria, che aumentano il valore economico di tutto l’edificio, sono, invece, chiamati a partecipare tutti i proprietari in relazione ai millesimi di proprietà. Un'ulteriore distinzione va fatta per la ripartizione delle spese tra affittuario e proprietario. Al primo spetteranno, infatti, solo le spese di manutenzione ordinaria e quelle per l’uso dell’ascensore (si pensi, a titolo di esempio, all’energia elettrica). Restano, invece, a carico del proprietario tutte le spese di manutenzione straordinaria.